Novità Ecm: Assicurazione RC professionale solamente se non si è in regola con l’obbligo formativo del triennio per almeno il 70%
Il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
Il Decreto Legge, all’articolo 38-bis stabilisce che, a partire dal triennio formativo 2023/2025, per i Professionisti sanitari l’efficacia delle polizze assicurative verrà condizionata all’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di educazione continua in medicina.
Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge “Gelli” sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.
Ecco l’articolo in questione.
Art. 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
- Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.